La cassa pubblica cantonale di disoccupazione è un ente cantonale che consiglia e fornisce
informazioni sui diritti e gli obblighi, versa le indennità giornaliere di disoccupazione, rimborsa le
misure adottate dall'ORP (Office Régional de Placement) , versa le misure complementari cantonali.
Secondo la Signora Bornet, segretaria di Direzione alla Cassa Pubblica Cantonale vallese di
disoccupazione "La rapidità e la regolarità del versamento delle indennità rappresentano
un'aspettativa essenziale delle persone in stato di disoccupazione e costituiscono i nostri obiettivi
prioritari".
1) Come fare, se straniero, a beneficiare della disoccupazione?
Per poter godere di queste prestazioni è necessario essere in possesso di alcuni requisiti, quali, ad
esempio, quello basilare di essere iscritti all'Ufficio Regionale di Collocamento - ORP. Questo
adempimento è il primo di tutta una serie. In quanto stranieri, per avere diritto alle indennità di
disoccupazione, è necessario possedere tre requisiti tanto obbligatori quanto decisivi: Aver svolto
un'attività dipendente in Svizzera per almeno 12 mesi complessivi, nel corso degli ultimi
due anni; risiedere in Svizzera grazie ad un permesso di soggiorno e di lavoro ; essere in possesso
di tutti gli altri requisiti richiesti per avere diritto all'indennità (art. 8 LACI).
2) Tempi, salario e penalità
I tempi di attesa corrispondono ai giorni in cui il disoccupato, dopo l'apertura e la compilazione della
pratica, non avrà il suo salario. In genere si tratta di 5 giorni al massimo; tuttavia, nei casi più
estremi, si può arrivare anche a 120 giorni di attesa (come, ad esempio, il caso del disoccupato
senza figli, o senza una formazione, oppure ancora unicamente in possesso del diploma di
maturità). L'importo percepito varia in base al livello di studi compiuti e va dai 434chf(senza
formazione o in caso di apprendistato interrotto) ai 3320chf (Universitario o equivalente). Coloro che
hanno provveduto ai versamenti in modo continuativo dal giorno della loro iscrizione fino a quello
dello stato di disoccupazione percepiscono il 70% del loro ultimo stipendio. Cifra che può variare in
base alla situazione del disoccupato.
L'erogazione dell'indennità in alcune ipotesi può essere sospesa; per citarne qualcuna prendendo
spunto dall'articolo 30 della LACI(Legge sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e
l'indennità per insolvenza): il fatto di trovarsi senza lavoro per propria colpa, il fatto di non fare niente
per trovare un lavoro adeguato.
3) A ciascun cantone la sua cassa
Le casse sono disciplinate dalla leggi in vigore nel cantone di appartenenza. Quindi, in teoria,
ciascuna di esse è indipendente, tuttavia la Signora Bornet, precisa che " le casse pubbliche
cantonali di disoccupazione (CCh) condividono un certo numero di valori professionali ed etici".
La LACI precisa, all'art.77 che:
1) Ogni Cantone deve disporre di una cassa pubblica, aperta a tutti
gli abitanti assicurati del Cantone e ai frontalieri assicurati occupati nel Cantone.
4) Più Cantoni possono, con il consenso dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del
lavoro (UFIAML)( Oggi SECO: "Segreteria di Stato dell'economia"), gestire una cassa pubblica in
comune per i loro territori".
Per ulteriori chiarimenti sui diritti e i doveri della disoccupazione, e per tutte le altre informazioni
visitate il sito www.espace-emplois-ch
RS
Traduction: Sabrina Tursi