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La disoccupazione in breve

Gestione della carriera -
21 maggio 2008


La disoccupazione in breve
 
 
La cassa pubblica cantonale di disoccupazione è un ente cantonale che consiglia e fornisce
 
informazioni sui diritti e gli obblighi, versa le indennità giornaliere di disoccupazione, rimborsa le
 
misure adottate dall'ORP (Office Régional de Placement) , versa le misure complementari cantonali.
 
Secondo la Signora Bornet, segretaria di Direzione alla Cassa Pubblica Cantonale vallese di
 
disoccupazione "La rapidità e la regolarità del versamento delle indennità rappresentano
 
un'aspettativa essenziale delle persone in stato di disoccupazione e costituiscono i nostri obiettivi
 
prioritari".
 
1) Come fare, se straniero, a beneficiare della disoccupazione?
 
Per poter godere di queste prestazioni è necessario essere in possesso di alcuni requisiti, quali, ad
 
esempio, quello basilare di essere iscritti all'Ufficio Regionale di Collocamento - ORP. Questo
 
adempimento è il primo di tutta una serie. In quanto stranieri, per avere diritto alle indennità di
 
disoccupazione, è necessario possedere tre requisiti tanto obbligatori quanto decisivi:  Aver svolto
 
un'attività dipendente in Svizzera per almeno 12 mesi complessivi, nel corso degli ultimi
 
due anni; risiedere in Svizzera grazie ad un permesso di soggiorno e di lavoro ; essere in possesso
 
di tutti gli altri requisiti richiesti per avere diritto all'indennità (art. 8 LACI).
 
2) Tempi, salario e penalità
 
I tempi di attesa corrispondono ai giorni in cui il disoccupato, dopo l'apertura e la compilazione della
 
pratica, non avrà il suo salario. In genere si tratta di 5 giorni al massimo; tuttavia, nei casi più
 
estremi, si può arrivare anche a 120 giorni di attesa (come, ad esempio, il caso del disoccupato
 
senza figli, o senza una formazione, oppure ancora unicamente in possesso del diploma di
 
maturità). L'importo percepito varia in base al livello di studi compiuti e va dai 434chf(senza
 
formazione o in caso di apprendistato interrotto) ai 3320chf (Universitario o equivalente). Coloro che
 
hanno provveduto ai versamenti in modo continuativo dal giorno della loro iscrizione fino a quello
 
dello stato di disoccupazione percepiscono il 70% del loro ultimo stipendio. Cifra che può variare in
 
base alla situazione del disoccupato.
 
L'erogazione dell'indennità in alcune ipotesi può essere sospesa; per citarne qualcuna prendendo
 
spunto dall'articolo 30 della LACI(Legge sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e
 
l'indennità per insolvenza): il fatto di trovarsi senza lavoro per propria colpa, il fatto di non fare niente
 
per trovare un lavoro adeguato.
 
3) A ciascun cantone la sua cassa
 
Le casse sono disciplinate dalla leggi in vigore nel cantone di appartenenza. Quindi, in teoria,
 
ciascuna di esse è indipendente, tuttavia la Signora Bornet, precisa che " le casse pubbliche
 
cantonali di disoccupazione (CCh) condividono un certo numero di valori professionali ed etici".
 
La LACI precisa, all'art.77 che:
 
1) Ogni Cantone deve disporre di una cassa pubblica, aperta a tutti
 
gli abitanti assicurati del Cantone e ai frontalieri assicurati occupati nel Cantone.
 
4) Più Cantoni possono, con il consenso dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del
 
lavoro (UFIAML)( Oggi SECO: "Segreteria di Stato dell'economia"), gestire una cassa pubblica in
 
comune per i loro territori".
 
 
Per ulteriori chiarimenti sui diritti e i doveri della disoccupazione, e per tutte le altre informazioni
 
visitate il sito www.espace-emplois-ch 


RS
 
Traduction: Sabrina Tursi
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